Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
Che cos'è la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi erogata dall'INAIL?
La rendita di passaggio per silicosi e asbestosi è una prestazione economica erogata dall’INAIL a quei lavoratori affetti da silicosi e asbestosi che decidono di abbandonare la lavorazione pericolosa per evitare l’aggravamento della malattia.
Requisiti, durata e decorrenza della prestazione
Requisiti
I requisiti per avere diritto all’ indennità sono:
- aver contratto silicosi o asbestosi sul lavoro e aver riportato un grado di:
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- (per gli eventi denunciati prima del 31 dicembre 2006) inabilità permanente inferiore all’80%
- (per gli eventi denunciati successivamente al 1 gennaio 2007) menomazione dell’integrità psicofisica, compreso il danno biologico, inferiore al 60%.
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I primi vengono valutati secondo le tabelle allegate al t.u. 1124/1965, i secondi con le tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Decorrenza
La decorrenza dell’indennità inizia nel momento in cui il lavoratore abbandona effettivamente il lavoro.
Durata
La durata della la rendita è di un anno, rinnovabile.
Rinnovo della rendita di passaggio
Allo scadere del primo anno, la rendita di passaggio può essere nuovamente rinnovata. Anche il rinnovo ha una durata di un anno, nel caso in cui la nuova lavorazione risulti dannosa. Il rinnovo può essere fatto entro 10 anni dalla cessazione della prima.
Come fare domanda per la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi?
La domanda per ottenere la prestazione economica relativa alla rendita di passaggio per silicosi e asbestosi deve essere fatta entro 180 giorni dall’abbandono della lavorazione nociva, presentando all’INAIL la seguente documentazione:
- richiesta di rendita di passaggio;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’abbandono della lavorazione e la misura dell’ultima retribuzione;
- certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia;
in caso di disoccupazione:
- il certificato di disoccupazione;
in caso di nuova occupazione:
- dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova occupazione e sulla misura della relativa retribuzione.
Per i contenuti originali: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.
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