Assegno Unico Universale e Assegno Temporaneo per figli a carico

L’assegno Unico, fino al 31 dicembre 2021, verrà sostituito da un “assegno ponte” o assegno temporaneo per figli minori.

L’assegno unico diventerà permanente dal primo gennaio 2022, incardinato nella riforma fiscale e in sostituzione di detrazioni e bonus esistenti, in vigore fino a fine anno. L’assegno unico, approvato dal Consiglio dei ministri con decreto n. 79 dell’8 giugno 2021 e legato esclusivamente all’Isee fino a 50 mila euro e al numero di figli, ha un importo massimo mensile di 167,5 euro per il primo e secondo figlio, maggiorato del 30% dal terzo figlio in poi.

Durante il periodo coperto dalla misura ponte (dal primo luglio fino al 31 dicembre 2021), è presente una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio minore disabile a carico fiscale.

Dal 2022 verrà, invece, applicata una maggiorazione per ciascun figlio disabile fino ai 21 anni di età per una quota compresa tra il 30 e il 50% a seconda della classificazione e della gravità della disabilità del soggetto.

Destinatari dell'assegno unico nella fase transitoria (Assegno Temporaneo)

Nella fase transitoria, l’assegno temporaneo per figli minori è destinato a tutte le famiglie escluse dagli assegni familiari, percepiti invece dai lavoratori dipendenti. Si tratta di famiglie con soggetti inattivi, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche dipendenti oggi tagliati fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare. Le famiglie che già incassano gli assegni familiari, in attesa del nuovo regime, dal primo luglio avranno diritto a una maggiorazione per figlio nel caso di famiglie con uno o due figli. É inoltre prevista una maggiorazione in più per figlio per quelle famiglie con tre o più figli.

Requisiti per ottenere l’assegno unico

I requisiti per ottenere l’assegno unico sono:

Importi dell’assegno unico

Gli importi dell’assegno unico sono determinati in base a una tabella allegata al decreto, e la domanda va presentata in via telematica all’Inps o presso i Caf e/o i patronati.

Decorrenza del pagamento

L’erogazione dell’assegno decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef.

In sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità a partire dal mese di luglio.

Con il comunicato stampa Inps del 29 settembre 2021 (qui), i termini per richiedere gli arretrati dell’assegno temporaneo sono stati prorogati al 31 ottobre 2021. Si ricorda che si tratta degli arretrati maturati a partire dal 1° luglio 2021.

Compatibilità dell’assegno unico

L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

In attesa della riforma fiscale complessiva, le famiglie che già oggi incassano gli assegni familiari riceveranno un extra per bilanciare l’assegno ponte destinato ad autonomi, disoccupati, incapienti.

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