Ticket licenziamento: qual è l’importo del contributo Naspi per il datore di lavoro?

Il datore di lavoro è obbligato a versare il ticket licenziamento in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che dà diritto alla Naspi

La circolare Inps n.137 del 17 settembre 2021 torna a parlare dell’obbligo di versamento del ticket licenziamento da parte del datore di lavoro quando si interrompe un contratto di lavoro a tempo indeterminato che dà diritto alla Naspi, andando a chiarire come si calcola l’importo dello stesso.
Secondo la legge n.92/2012, infatti, la somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile della NASpI “per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.”

Importo ticket licenziamento

L’importo del ticket licenziamento a carico del datore di lavoro, come già accennato, è pari al 41% del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione Naspi per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, ed è dovuto nella stessa misura sia nei contratti part-time che in quelli full time.

Di conseguenza, per stabilire l’importo esatto, va determinata l’anzianità del lavoratore in questione, come stabilisce la circolare Inps n.40/2020; in seguito va poi tenuto conto che, per i periodi di lavoro inferiori all’anno, l’importo deve essere individuato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Massimale Naspi per stabilire l'importo del ticket

Il massimale Naspi da prendere in considerazione per stabilire l’importo del ticket licenziamento è stabilito ogni anno e comunicato da apposita circolare Inps. Per l’anno 2021, la circolare Inpsn.7/2021 ha stabilito, a questo proposito, che il massimale Naspi è di 1335,40€.

Chi deve pagare il ticket licenziamento

Il ticket licenziamento deve essere pagato dai datori di lavoro riportati nella circolare Inps n. 40/2020, che ha riepilogato i requisiti per l’obbligo contributivo in argomento e le tipologie di contratti di lavoro interessate.

La circolare ribadisce che il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore.

Nella stessa circolare è ribadito che l’obbligo contributivo è parimenti escluso nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo), ovvero per cessazioni nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
Analoga esclusione dell’obbligo contributivo deve intendersi valida anche per le interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.

Ticket in caso di licenziamento collettivo

Per i casi di licenziamento collettivo, si rimanda alla circolare Inps n.137 del 17 settembre 2021 (leggila qui).

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