Assegno mensile per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un nuovo assegno mensile per genitori monoreddito o disoccupati con figli disabili (disabilità accertata non inferiore al 60%): si tratta di un sostegno economico per genitori con figli disabili a carico, attuato per il 2022 dal Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze) l’11 ottobre 2021.
Requisiti familiari
Il nuovo assegno mensile per figli disabili a carico spetta a genitori/nuclei familiari con particolari requisiti, ossia:
- genitori disoccupati, ossia privi di occupazione o con reddito non superiore a 8145 euro (se dipendenti) o 4800 (se lavoratori autonomi);
- genitori monoreddito, cioè soggetti che ricavano il proprio reddito solo da attività lavorativa (anche per più datori di lavoro) o da trattamento pensionistico/previdenziale. In questo caso si terrà conto anche della percezione di eventuali altri assegni, indennità o trattamenti di carattere assistenziale. Non si terrà conto, invece, della proprietà della casa di abitazione;
- nuclei familiari monoparentali, cioè famiglie o nuclei familiari con un solo genitore e con uno o più figli con disabilità a carico
- presenza di figli a carico con una disabilità accertata non inferiore al 60%: i figli a carico sono quelli ancora non economicamente indipendenti, i quali “continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore”. Si fa presente che, per risultare “a carico” il figlio:
- fino a 24 anni: deve possedere un reddito non superiore a 4.000 euro,
- oltre i 24 anni: deve possedere un reddito e non superiore a 2840,51 euro.
Requisiti amministrativi
Tra i requisiti amministrativi, da possedere cumulativamente al momento dell’invio della domanda, si ricorda:
- la residenza in Italia;
- un valore, in corso di validità, dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 3.000 euro. Si ricorda che “nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013”;
- essere in stato di disoccupazione o, essere monoreddito e far parte di un nucleo familiare monoparentale, (come definite poco sopra)
- essere parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico con disabilità accertata non inferiore al 60%
Importo dell'assegno
L’importo mensile massimo del nuovo assegno per genitori con figli disabili a carico è di 500 euro netti; infatti, l’assegno verrà erogato, a seguito di domanda all’Inps, per un importo di 150 euro mensili, a partire dal mese di gennaio e per tutto l’anno, ma, se il genitore ha due o più figli a carico con disabilità accertata non inferiore al 60%, l’importo sarà di 300 euro mensili (nel caso di due figli) e di 500 euro (nel caso i figli siano più di due).
L’erogazione in questione, ad ogni modo, non concorre a formare il reddito, come da decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 1986.
Cumulabilità tra il nuovo assegno mensile e Reddito di Cittadinanza (Rdc)
Il nuovo assegno mensile per genitori disoccupati/monoreddito con figli disabili a carico è cumulabile col Reddito di Cittadinanza (Rdc), ossia i due sostegni al reddito possono essere percepiti in contemporanea.
Erogazione dell'assegno
Nel caso le risorse economiche stanziate siano inferiori alle richieste, si darà precedenza ai richiedenti con ISEE più basso, mentre, “a parità di reddito ISEE, sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio. Il beneficio sarà assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza “, come stabilito dal Decreto Interministeriale dell’11 ottobre 2021. (puoi leggerlo qui)
Domanda per richiedere l'assegno
La domanda per ricevere l’assegno per figli disabili a carico va inviata ogni anno all’INPS dal genitore richiedente,
- online tramite il portale INPS;
- attraverso una sede del Patronato Inpas Confsal.
Le modalità di compilazione e invio della stessa verranno comunicati dall’Istituto di Previdenza con apposita circolare.