ART. 22. (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
    • a) all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
    • b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parolequota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
    • c) all’articolo 14, comma 7, le parolequota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le paroleIn sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022”;
    • d) all’articolo 22, comma 1, le parolequota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
    • e) all’articolo 23, comma 1, le parolequota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”.