- Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 14, comma 1 sono aggiunti, alla fine i seguenti periodi: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo.”;
- b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6 le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
- c) all’articolo 14, comma 7, le parole “quota 100” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e al secondo periodo, le parole “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019,” sono sostituite dalle seguenti “In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 febbraio 2022”;
- d) all’articolo 22, comma 1, le parole “quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”;
- e) all’articolo 23, comma 1, le parole “quota 100 ai sensi dell’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 14, comma 1”.
Titolo IV
Lavoro, Famiglia e Politiche Sociali
Capo II
Pensioni
- ART. 22. (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
- ART. 23. (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)
- ART. 24. (Modifica della normativa sull’APE sociale)
- ART. 25 (Opzione donna)
- ART. 26. (Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
- ART. 27. (Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
- ART. 28. (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)