ART. 67 (Naspi)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2, comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
    b) All’articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di trovare applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022.».
    c) All’articolo 4, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento agli eventi di
    disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la durata della NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
    ».
  2. All’articolo 3, comma 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: «ordinaria e straordinaria», sono aggiunte le seguenti: «, alla indennità di disoccupazione NASpI»

Capo II

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria