ART. 68 (DIS-COLL)

  1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: «15-quinquies.
    In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
    Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all’articolo 15 comma 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.”.
    A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.
    ».

Capo II

Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria