ART. 69. (Sostegno in caso di maternità)

  1. L’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, .