Reddito di cittadinanza e attività imprenditoriale: invio domanda
Il Reddito di Cittadinanza e l’attività imprenditoriale sono compatibili, e si può adesso inviare la domanda per accedere alle sei mensilità di Rdc erogabili in un’unica soluzione in caso di avvio di:
- impresa individuale;
- attività lavorativa autonoma;
- società cooperativa.
A comunicarlo la circolare Inps n.175 del 22 novembre 2021.
Requisiti e destinatari
I requisiti di accesso alle sei mensilità di Rdc per l’avvio di un’attività imprenditoriale prevedono che i destinatari siano:
- componenti di un nucleo familiare già percettore del Reddito di Cittadinanza al momento dell’invio della domanda delle nuove mensilità;
- soggetti che abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di godimento del Rdc, “un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio” (art. 1, comma 1, lett. B del decreto-legge del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021);
- soggetti che non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta delle ulteriori sei mensilità di Rdc, “un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale” (art. 1, comma 1, lett. C del suddetto decreto-legge);
- soggetti che non abbiano già ricevuto le ulteriori quote di Rdc, né siano componenti di famiglie che ne abbiano già usufruito.
Si fa presente che la domanda può essere presentata anche dagli altri componenti del nucleo familiare che beneficia del Reddito di Cittadinanza, esclusi i genitori non coniugati e non conviventi nel nucleo stesso.
Attività imprenditoriali richieste
Le attività imprenditoriali richieste per accedere al beneficio sono:
- “attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione disocietà unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente,può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
- costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.
È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza” (come specificato dalla circolare Inps n.175 del 22 novembre 2021).
Quando non spetta?
Il Reddito di Cittadinanza in caso di attività imprenditoriale non spetta se:
- l’attività in questione è stata avviata prima del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza;
- la quota di capitale sociale di una cooperativa è stata approvata prima dell’accesso al sostegno al reddito in oggetto;
- nei casi indicati nei punti “requisiti e destinatari” appena descritti
Importo
L’importo del Reddito di Cittadinanza erogato in un’unica soluzione in caso di avvio di attività imprenditoriale è pari a un massimo di 780 euro mensili, per sei mensilità. L’importo esatto è comunque calcolato sulla base del mese in cui è avviata l’attività autonoma in oggetto.
Invio domanda
La domanda può essere inviata attraverso i servizi online dell’Inps e attraverso i servizi di un patronato, come Inpas Confsal.
Si ricorda che è fondamentale comunicare l’avvio della nuova attività entro 30 giorni dall’inizio della stessa, tramite il modello “Rdc-Com Esteso”.
Come comunicato nella suddetta circolare Inps, infine, sarà l’Istituto stesso a procedere con controlli inerenti al possesso dei requisiti, all’avvio effettivo dell’attività autonoma, nonché a verificare che le condotte non siano motivo di revoca del beneficio.
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