Opzione donna: riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 1996
Nell’ambito della pensione Opzione Donna, il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 1996 è oggetto di precisazioni da parte dell’INPS, attraverso il Messaggio n.4560 del 21 dicembre 2021. In questo messaggio, infatti, l’Istituto di Previdenza fa sapere che, a seguito di numerose richieste pervenute attraverso i patronati, è bene ricordare come sia “possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto”.
A questo proposito però, ribadisce l’INPS nel suddetto Messaggio, che “a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.”, come chiarito dalla circolare INPS n. 35 del 2012 e dal messaggio n. 219 del 2013.
Nuove disposizioni in via eccezionale su Opzione Donna
Le nuove disposizioni in via eccezionale su Opzione Donna, sono state intraprese dall’INPS a seguito di numerosi episodi di incertezza che si sono generati a seguito delle applicazioni di quanto stabilito dalle circolari INPS n.6/2020 e n.54/2021, secondo cui molte lavoratrici hanno “esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna”, come comunicato nel Messaggio Inps n.4560/2021.
A seguito di ciò, quindi “si dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.
In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali”.
(sempre come riportato dallo stesso Messaggio Inps n.4560/2021)
A questo punto, l’INPS, con lo stesso messaggio, invita le strutture territoriali a dare attuazione a quanto stabilito, e ad avanzare, su istanza di parte, il riesame in autotutela delle decisioni e dei provvedimenti finora rigettati.
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