Pensione settore artistico anno accademico 2022/2023
Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico delle Accademie Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, Conservatorio e Istituti Superiori Industrie Artistiche
Per la pensione nel settore artistico, nell’anno accademico 2022/2023, relativamente alla cessazione dal servizio del personale docente e tecnico delle Accademie Belle Arti, di Danza, di Arte Drammatica e Conservatorio musicale, nonché degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha diramato una nota il 10 gennaio 2022 (n.277), contenente le tempistiche e le modalità operative per cessare dal servizio a partire dal 1° novembre 2022, con relativi requisiti di accesso alla pensione (di vecchiaia, anticipata, Quota 102, Opzione Donna e Ape Sociale).
Pensione di Vecchiaia 2022 per il personale artistico
Requisiti
I requisiti per la Pensione di Vecchiaia 2022 per il personale artistico (femminile e maschile) sopra indicato sono i seguenti:
- 67 anni di età compiuti entro il 31 ottobre 2022
- almeno 20 anni di anzianità contributiva
con conseguente collocamento a riposo (d’ufficio) del dipendente. Lo stesso collocamento a riposo è possibile anche se si possiede l’età anagrafica richiesta nel lasso di tempo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022.
Pensione Anticipata 2022 per il personale artistico
Requisiti
I requisiti per la Pensione di Vecchiaia 2022 per il personale artistico in oggetto sono:
- donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
- uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
(escludendo qualsiasi arrotondamento)
- non è previsto alcun requisito anagrafico
Inoltre, secondo l’art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale artistico che avrà compiuto 65 anni di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 ottobre 2022.
Pensione Quota 102
Requisiti
I requisiti per accedere alla pensione anticipata Quota 102 sono:
- avere almeno 64 anni di età;
- poter far valere un’anzianità contributiva di almeno 38 anni
entro il 31 dicembre 2022.
Si ricorda che tale pensione è sperimentale, e il diritto conseguito entro la suddetta data può essere esercitato anche successivamente.
La Nota del Ministero di Università e Ricerca n.277 del 10 gennaio 2022 comunica inoltre che: “Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS purché non siano in godimento di un trattamento pensionistico a carico di una di esse. Il pensionamento in questione, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Per quanto attiene alla tempistica di accesso al pensionamento si applica l’art. 59, comma 9, primo periodo, della legge 27.12.1997, n. 449 che recita: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.”; pertanto i requisiti della “quota 102” si considerano raggiunti se maturati entro il 31 dicembre dell’anno di decorrenza della pensione e la data di cessazione dal servizio e accesso al trattamento pensionistico, per il personale AFAM, è al 1° novembre. Rimane ferma la possibilità di conseguire l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. “quota 100”) per coloro che hanno già maturato i requisiti (62 anni di età e 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021”
Pensione Opzione Donna 2022 per il personale artistico
Requisiti
I requisiti per la pensione Opzione donna 2022 per il personale artistico sono:
- aver compiuto 58 anni d’età;
- aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva
tutto entro il 31 dicembre 2021. Sono quindi destinatarie di tale pensione anticipata anche le donne nate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1963.
Infine, come da D.L. 4/2019, poi modificato dalla L. 234/2021, entro il 29 febbraio 2022 ”il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico” (Nota Ministero Università e Ricerca n.277/2022).
Ape Sociale 2022
Requisiti
I requisiti per l’APE Sociale 2022, la cui sperimentazione è stata posticipata fino al 31 dicembre 2022, sono i seguenti, come stabilito dall’art.1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021:
- “in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità di cui al comma 181, all’interno delle professioni indicate nell’allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
- Ai fini del riconoscimento dell’indennità [di cui al comma 179], i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) [del medesimo comma] sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”
- L’allegato C della L. 232/2016 viene inoltre integrato dall’allegato 3 della L. 234/2021, il quale contiene altre categorie di lavoratori dipendenti. A riguardo, si fa riferimento alla precedente nota dell’ex DGFIS del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato dall’art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall’articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88”
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è stato abrogato dal D.L. 90 /2014 convertito dalla L. 114/2014, ma non risulta abrogato il trattenimento in servizio utile a raggiungere l’anzianità minima contributiva necessaria per accedere alla pensione. Quindi, potrà inviare richiesta di trattenimento in servizio, entro il 31 gennaio 2022, chi:
- compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2022
- non è in possesso dell’anzianità contributiva di almeno 20 anni, entro la stessa data
Per tali lavoratori, è possibile richiedere il trattamento in servizio solo fino al compimento dei 70 anni di età e, l’eventuale non accettazione del trattenimento in servizio, verrà comunicata agli interessati entro il 25 febbraio 2022.
Infine, “si segnala che la disposizione di trattenimenti in servizio al di fuori delle previsioni di legge, che la presente nota richiama per agevolarne l’applicazione, può generare contenzioso legale e può essere fonte di responsabilità erariale per i componenti dell’organo deliberante” (Nota n.277/2022 Ministero Università e Ricerca).
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
In merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, come riportato dalla Nota n.277/2022 del Ministero Università e Ricerca:
“le Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata:
- 41 anni e 10 mesi per le donne o
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:
➢ il Direttore amministrativo, entro il 4 febbraio 2022, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2022 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento);
➢ Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 23 febbraio 2022. Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente al 1° novembre 2022, data d’inizio dell’a.a. 2022/2023 e dovrà essere notificato agli interessati entro il 4 marzo 2022”
Differenza tra risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo d’ufficio
La differenza tra risoluzione del rapporto di lavoro e collocamento a riposo d’ufficio si traduce in:
- Risoluzione unilaterale facoltativa del rapporto di lavoro: decisione motivata e necessaria di preavviso per i lavoratori con 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uomini), e contemporaneamente con meno di 65 anni di età, entro il 31 ottobre 2022
- Collocamento a riposo d’ufficio: provvedimento obbligatorio per chi ha 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uomini), ma età pari o superiore a 65 anni entro il 31 ottobre 2022. Lo stesso vale per lavoratori e lavoratrici con almeno 20 anni di anzianità contributiva e almeno 67 anni di età entro il 31 ottobre 2022
come indicato dalla suddetta Nota del Ministero Università e Ricerca
Tempistiche di invio domande di cessazione dal servizio
Le tempistiche di invio delle domande di cessazione dal servizio, nonché di trattenimento in servizio come sopra indicato e di passaggio al tempo parziale (part-time) sono le seguenti:
- entro e non oltre il 31 gennaio 2022
Tali domande, se inviate entro i tempi stabiliti, avranno effetti dal 1° novembre 2022.
La rinuncia a quanto inviato può avvenire solo entro il 7 febbraio 2022, ed entro il 23 febbraio 2022 verranno accertati i requisiti da parte delle istituzioni.
“L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 25 febbraio 2022, senza emissione di un atto formale” (Nota n.277/2022 Ministero Università e Ricerca)
Invio domande di pensione 2022
L’invio delle domande di pensione 2022 può avvenire anche attraverso i servizi del Patronato Inpas Confsal, che potrà seguire l’intero processo di gestione della pratica.
“Dal 25 febbraio al 4 marzo 2022, attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dal 1° novembre 2022. Si rinnova l’invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale. Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti” (nota n.277/2022 Ministero Università e Ricerca).