Quarantena lavoratori fragili: nessuna proroga dell’equiparazione a malattia

In caso di quarantena per lavoratori fragili non è prevista nessuna proroga dell’equiparazione a malattia, così come nei casi di sorveglianza attiva Covid-19 o permanenza domiciliare. A comunicarlo il Messaggio INPS n.679 dell’11 febbraio 2022, che ribadisce quindi l’impossibilità di erogare, nel 2022, le rispettive indennità economiche, dal momento che tale tutela è stata riconosciuta solo per gli eventi occorsi fino al 31 dicembre 2021.

Proroga svolgimento del lavoro in modalità agile

La proroga attiene solo lo svolgimento del lavoro in modalità agile per i lavoratori cosiddetti “fragili”, almeno fino al 28 febbraio 2022.

In particolare, il suddetto Messaggio INPS riprende quanto disposto dall’art. 17 del decreto-legge n.221/2021, ossia “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile.

A questo proposito si rimanda al decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 per l’individuazione delle categorie di lavoratori che possono svolgere la propria occupazione in modalità agile fino al 28 febbraio 2022

Eventi di quarantena Covid a cavallo tra il 2021 e il 2022

Per gli eventi di quarantena Covid a cavallo tra il 2021 e il 2022, le indennità economiche spettanti sono assicurate “nei limiti delle risorse disponibili”, come indicato dal Messaggio INPS n.679/2022

 

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