Disoccupazione e invalidità anche per chi sconta la pena in regime alternativo al carcere

Le indennità di disoccupazione e invalidità spettano anche a chi sconta la pena in regime alternativo al carcere, come disposto dalla sentenza n.137/2021 della Corte Costituzionale. A comunicarlo il Messaggio INPS n.1197 del 16 marzo 2022, in cui l’Istituto di Previdenza fa presente anche che, sulla base di questa disposizione normativa, non revocherà più tali assegni di disoccupazione  e invalidità a chi è stato condannato (con sentenza passata in giudicato) per i reati dell’art.2 legge 92/2012, e anzi riesaminerà, su domanda, le richieste respinte, rispettando alcuni criteri che ora andremo a vedere.

Quali indennità di disoccupazione e invalidità spettano a chi sconta la pena in regime alternativo al carcere?

Le indennità di disoccupazione e invalidità che spettano a chi sconta la pena in regime alternativo al carcere sono:

di cui tra poco vedremo le istruzioni operative rilasciate dall’INPS.

Quali sono le misure alternative al carcere ammesse?

Le misure alternative al carcere ammesse sono, a titolo non esaustivo:

  • “l’affidamento in prova al servizio sociale;
  • le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • la detenzione domiciliare;
  • la detenzione domiciliare speciale riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • la liberazione anticipata;
  • le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19”

come indicato dal suddetto Messaggio INPS.

Naspi e Dis-Coll revocate

Per Naspi e Dis-Coll revocate sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica che tali indennità di disoccupazione possono essere ora ripristinate, ma per far sì che ciò accada è necessario che il titolare della prestazione di disoccupazione invii all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere. A questo proposito, si fa presente che le indennità verranno ripristinate e quindi erogate a partire dalla data di disposizione della revoca da parte dell’INPS, sempre che l’interessato “stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca. È fatta salva l’intervenuta maturazione medio tempore della prescrizione del diritto ai sensi dell’articolo 47-bisdel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni” (messaggio INPS n.1197/2022).

Questo si verificherà sia nei casi di accoglimento della domanda, senza disposizione di pagamento, sia nei casi di accoglimento ed erogazione (in parte) dell’assegno di disoccupazione, ossia nei casi in cui la revoca sia avvenuta successivamente

Indennità di disoccupazione agricola respinte

Le indennità di disoccupazione agricola respinte sulla base della precedente disposizione normativa saranno allo stesso modo riesaminate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in oggetto. Anche in questo caso sarà necessario che il titolare della prestazione di disoccupazione invii all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere, e anche in questo caso si tratta di indennità agricole respinte in virtù della condanna e delle domande dapprima accolte e poi revocate, sempre sulla base della precedente disposizione. “È fatta sempre salva l’intervenuta maturazione medio tempore della decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma terzo, del D.P.R. n. 639 del 1970”, come indicato dal Messaggio INPS.

Pensione sociale e assegno sociale revocati o respinti

Nei casi di pensione sociale e assegno sociale revocati o respinti sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica quanto segue:

  • domande accolte e poi respinte: sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale, tali domande possono essere rispristinate a partire dalla data di revoca o “da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca” (messaggio INPS n.1197/2022). In questo caso il titolare della prestazione deve all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere, oltre che la domanda di riesame;
  • domande respinte sulla base della precedente disposizione normativa: in questi casi le domande possono essere riesaminate e accolte, sempre su richiesta dell’interessato, con decorrenza a partire dalla data di inizio della detenzione alternativa al carcere, come disposto da apposita sentenza. Anche in questo caso è necessario che l’interessato invii all’Istituto di Previdenza il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria completo della data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere

Prestazioni di invalidità civile revocate o respinte

Per le prestazioni di invalidità civile revocate o respinte sulla base della precedente disposizione normativa, l’INPS comunica quanto segue:

  • domande accolte e poi revocate: in questo caso, dal momento che tali prestazioni sono considerate come diritto inviolabile, l’INPS procederà a riesaminare e ripristinare le domande revocate a causa della precedente disposizione normativa, erogando anche gli arretrati per i lassi temporali trascorsi scontando la pena in regimi alternativi al carcere. Anche in questo caso, l’interessato dovrà presentare apposita domanda completa del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che riporti la data di inizio della pena da scontare in maniera alternativa al carcere
  • domande respinte sulla base della precedente disposizione normativa: in questo caso l’interessato potrà inviare all’INPS domanda di riesame con relativo Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che riporti la data di inizio della pena in regime alternativo al carcere, in modo da vedersi erogate le prestazioni a far data dall’invio della domanda amministrativa.

Si fa presente che “per ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla richiamata sentenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite” come riportato dal Messaggio Inps n.1197/2022.

 

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