Sgravi contributivi del 100% per assunzioni in apprendistato 2022

Gli sgravi contributivi del 100% per assunzioni in apprendistato, per il 2022, sono stati istituiti dalla Legge di Bilancio n.234/2021 e riguardano datori di lavoro e lavoratori con particolari requisiti che andremo ora a vedere.

Requisiti per sgravi contributivi del 100% per assunzioni in apprendistato 2022

I requisiti per accedere agli sgravi contributivi del 100% per assunzioni in apprendistato 2022 devono coesistere, e sono i seguenti:

  • essere datori di lavoro con alle dipendenze un numero di addetti uguale o inferiore a nove;
  • assumere, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, personale con contratto di apprendistato (come da art.43 del decreto-legislativo n.81/2015)

Il primo requisito, comunque, deve sussistere nel momento di assunzione in apprendistato del lavoratore, ma può essere superato successivamente, senza intaccare il diritto allo sgravio in oggetto.

Si ricorda che, come da circolare INPS n.70/2022, si tratta di “contratti di apprendistato (di primo livello) per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Importo sgravio contributivo 2022

L’importo dello sgravio contributivo 2022 è del 100%con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo” (circolare INPS n.70/2022).

Inoltre, sempre secondo la medesima circolare: “lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006. Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, espressamente prevede che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”, i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).”

Aliquota contributiva per i lavoratori

L’aliquota contributiva per i lavoratori assunti in apprendistato è uguale al 5,84%, ed ha durata pari a tutto il periodo di formazione. Inoltre, rimarrà dello stesso valore anche per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato, come da decreto legislativo n. 81/2015

 

Per ulteriori informazioni, leggere qui la circolare INPS n.70/2022

 

 

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