Assegno di incollocabilità: nuovo importo a partire dal 1° luglio 2022
Per l’assegno di incollocabilità è previsto un nuovo importo a partire dal 1° luglio 2022, sulla base delle variazioni dei prezzi di consumo registrate dall’ISTAT tra il 2020 e il 2021. Tale variazione è pari all’1,9%, come indicato dalla Circolare INAIL n.27/2022
Nuovo importo 2022
Il nuovo importo 2022 per l’assegno di incollocabilità è pari a 268,37 euro mensili
Assegno di incollocabilità: che cos’è?
L’assegno di incollocabilità è una prestazione socio-sanitaria erogata dall’INAIL, e prevede un’indennità economica non soggetta a tassazione IRPEF.
Tale beneficio spetta nei seguenti casi:
- età non superiore a 65 anni;
- impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 1124/1965), per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
L’assegno di incollocabilità dura, inoltre, fino al compimento del 65° anno d’età, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.
Tratto da: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.
Invio domanda Assegno di incollocabilità tramite patronato
L’invio della domanda di assegno di incollocabilità è possibile anche tramite il Patronato INPAS Confsal, cliccando sul link che segue
Si ricorda che è possibile inviare la domanda, dal lavoratore assicurato, anche alla Sede INAIL di appartenenza
Iscriviti alla nostra newsletter qui!
…e rimani sempre aggiornato