Giornalisti ex INPGI: indennità di disoccupazione

Per i giornalisti ex INPGI è prevista un’indennità di disoccupazione per gli eventi che accadranno dal 1° luglio 2022  al 31 dicembre 2023, come indicato dalla legge di Bilancio 2022. È possibile inviare la domanda anche attraverso il nostro Patronato Inpas Confsal.

Tale novità è stata illustrata, nel dettaglio, dalla Circolare n.91/2022 dell’INPS.

Si ricorda, infatti, che per i giornalisti, la funzione previdenziale è passata da INPGI a INPS a partire dal 1° luglio 2022.

Si tratta, in particolare, del trasferimento delle forme di previdenza obbligatoria, relativa alla gestione sostitutiva, finora svolte dall’Istituto di Previdenza dei Giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI).

Dal 1° luglio 2022, quindi, “i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI” saranno iscritti all’apposito Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, come riportato dal Messaggio INPS n.1886/2022

 

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Si precisa, però, che fino al 31 dicembre 2023 le indennità di disoccupazione e di cassa integrazione seguiranno ancora le norme previste dall’INPGI al 30 giugno 2022, mentre a partire dal 1° gennaio 2024, tali ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito seguiranno la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, rientrando quindi sotto la normativa prevista, ad esempio, per l’indennità di disoccupazione Naspi. Secondo la circolare INPS n.91/2022, infine, ai giornalisti che rispettano i requisiti previsti, verrà riconosciuta anche l’indennità di mobilità.

Destinatari dell’indennità di disoccupazione per giornalisti ex INPGI

I destinatari dell’indennità di disoccupazione per giornalisti ex INPGI sono quei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Rimangono quindi esclusi coloro che si sono dimessi volontariamente o a seguito di risoluzione consensuale.

In merito a questa ultima condizione, però, l’INPS chiarisce che si può accedere all’indennità di disoccupazione nel caso in cui la risoluzione consensuale sia avvenuta nell’ambito di una conciliazione tenutasi davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

In merito invece alle dimissioni volontarie, l’indennità di disoccupazione è riconosciuta se queste sono avvenute “per giusta causa”, ossia:

  • a causa dal mancato pagamento della retribuzione;
  • a causa di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • a causa di modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
  • a causa di mobbing;
  • a causa di notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
  • a causa del trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
  • a causa del comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
  • durante il periodo di maternità

come ricorda la suddetta circolare INPS.

Ad ogni modo, sia nel caso di dimissioni volontarie che di risoluzione consensuale davanti all’ITL, il lavoratore deve allegare alla domanda di indennità di disoccupazione la documentazione che andremo tra poco a elencare.

Requisiti

Tra i requisiti che il lavoratore deve rispettare per avere accesso all’indennità di disoccupazione in oggetto, troviamo:

  • cessazione involontaria del rapporto di lavoro (o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale a seguito di conciliazione davanti all’ITL);
  • iscrizione all’INPGI da almeno 2 anni;

Inoltre, nel caso si rispetti questo ultimo requisito di anzianità:

  • “il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione;
  • qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario”

come comunica qui l’INPS.

Infine, nella stessa circolare INPS, si ricorda che sono validi per richiedere l’indennità di disoccupazione anche:

  • “i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro

Contribuzione riconosciuta durante l’indennità di disoccupazione giornalisti ex INPGI

La contribuzione riconosciuta durante l’indennità di disoccupazione per giornalisti ex INPGI è la seguente:

  • contribuzione figurativa per ogni giorno di effettiva percezione dell’indennità in oggetto;
  • nei casi invece di sussidio straordinario, non è prevista contribuzione figurativa

Importo

L’importo dell’indennità di disoccupazione in oggetto è pari al 60% della retribuzione media, che secondo la circolare INPS si calcola in base alla “retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi”.

Inoltre, il limite del massimo dell’importo corrisponde al 60% della retribuzione media mensile minima per la qualifica di redattore ordinario prevista dal CCNL di lavoro giornalistico, più l’indennità di contingenza.

Per il 2022 l’importo massimo mensile, quindi, non può superare i 1745,30 € (massimo 56,30€ al giorno).

Infine, il 1° gennaio di ogni anno, l’importo va ad adeguarsi alla variazione percentuale della retribuzione del redattore ordinario, come modificata nell’anno precedente, e si va a ridurre del 5% ogni 30 giorni a partire dal primo giorno del 7° mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino alla riduzione massima del 50%

Documentazione da allegare alla domanda di indennità di disoccupazione

La documentazione da allegare alla domanda di indennità di disoccupazione è la seguente:

  1. “documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l’ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
  2. ultime buste paga;
  3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
  5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
  6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione”

(circolare INPS n.91/2022)

Nei casi di risoluzione consensuale davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, deve essere allegato anche il verbale di conciliazione o l’accordo di risoluzione consensuale.

Nei casi invece di dimissioni per giusta causa il lavoratore deve allegare alla domanda “una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si procederà al recupero di quanto erogato a titolo di indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario”

(circolare INPS n.91/2022)

Invio domanda

L’invio della domanda di indennità di disoccupazione per giornalisti ex INPGI deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso

Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante; in detta ipotesi, pertanto, il giornalista perde il diritto alla fruizione dell’indennità per il periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data di fine dell’indennità di mancato preavviso e la data di presentazione della domanda”, come ricorda qui l’INPS

La domanda, infine, può essere inviata direttamente all’INPS, tramite SPID, CIE o CNS, oppure attraverso i servizi di un Patronato come INPAS CONFSAL.

 

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