Obblighi informativi del datore di lavoro: nuova direttiva UE
Gli obblighi informativi del datore di lavoro sono contenuti nella Direttiva UE 2019/1152, attuata attraverso il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104.
Si tratta di una direttiva che mira a rendere le condizioni di lavoro “trasparenti e prevedibili” nell’Unione Europea, come riporta nella sua nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Quali sono gli obblighi informativi del datore di lavoro?
Tra gli obblighi informativi del datore di lavoro, ossia “gravanti” su di lui, ricordiamo:
- “contratto di lavoro subordinato, anche agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici;
- lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- ai lavoratori domestici”
come riporta nella sua nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Esclusioni
Tra le esclusioni dall’applicazione del suddetto D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 sugli obblighi in capo al datore di lavoro, ci sono:
- i rapporti di lavoro autonomo, tranne CO.CO.CO, ossia collaborazione coordinata e continuativa;
- i rapporti di lavoro distinti da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o minore a tre ore a settimana (in media) in quattro settimane consecutive,
- “i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa familiare;
- i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero;
- i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia etc.), quest’ultimi limitatamente ad alcune disposizioni del decreto”
(Nota Ministero del Lavoro)
Quali sono le informazioni minime che deve contenere il contratto di lavoro?
Le informazioni minime che deve contenere il contratto di lavoro sono:
- l’identità delle parti, compresa quella dei co-datori;
- il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
- la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché’ le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
- la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
- il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- gli elementi previsti dall’articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
come da D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104
Misure di tutela e condizioni di lavoro
Per le misure di tutela (in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto in oggetto) e per le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro (quali periodo di prova e formazione obbligatoria gratuita e durante l’orario lavorativo) si rimanda al Decreto Legislativo n.104 del 27 giugno 2022.
Si fa presente, a questo proposito, che tale normativa sancisce che:
“1. Nei casi in cui è previsto il periodo di prova, questo non può essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2.Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”
Iscriviti qui alla nostra Newsletter
…e rimani sempre aggiornato