Congedo di paternità obbligatorio 2022: nuova durata

Il congedo di paternità obbligatorio 2022 ha una nuova durata, come definito nel decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, e come poi illustrato nel Messaggio INPS n.3066/2022.

Si ricorda che il congedo di paternità obbligatorio prevede, per i lavoratori, un periodo di astensione (appunto obbligatorio) dal lavoro, in occasione di nascita, adozione o affidamento di un figlio, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o di ingresso in famiglia dello stesso (se affidato o adottato).

Novità nella durata del congedo di paternità obbligatorio 2022

Le novità nella durata sul congedo di paternità obbligatorio 2022 prevedono quindi:

  • 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, non divisibili in ore, ma utilizzabili anche in via non continuativa, nel periodo che va dai 2 mesi precedenti il parto (dalla data presunta) fino ai 5 mesi dopo la nascita del figlio. Tale congedo è inoltre utilizzabile anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • i giorni lavorativi di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente salgono a 20 in caso di parto plurimo, ossia gemellare;
  • tale congedo viene applicato anche in caso di adozione o affidamento di un figlio;

Si fa presente inoltre che:

  • questi giorni di congedo possono essere utilizzati dal padre anche durante la fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice, e sono compatibili, sebbene non negli stessi giorni, con il congedo di paternità alternativo (descritto nell’art.28 del T.U.)

Retribuzione e trattamento previdenziale

La retribuzione e il trattamento previdenziale durante il congedo di paternità obbligatorio 2022 seguono le seguenti indicazioni:

Domanda di congedo obbligatorio di paternità 2022

La domanda per il congedo di paternità obbligatorio 2022 va inviata per iscritto al proprio datore di lavoro, indicando i giorni in cui si vuole beneficiare del congedo con almeno 5 giorni di anticipo, dove possibile, in base alla data presunta del parto. Nel caso però di condizioni più favorevoli nel CCNL di riferimento, si farà riferimento a quelle.

 

 

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