Smart working: nuova comunicazione del datore di lavoro al Ministero
Nell’ambito dello smart working, la nuova comunicazione del datore di lavoro al Ministero prevede l’invio, da parte del primo, dei nominativi dei lavoratori che svolgeranno la loro attività in modalità agile, nonché la data di inizio e di fine delle prestazioni lavorative svolte in questa modalità. Infatti il Decreto Ministeriale n.149/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto la semplificazione della comunicazione tra datore e istituzioni per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, e ha inoltre ha stabilito che tutti i datori di lavoro interessati – sia pubblici che privati – potranno usufruire dal 1° settembre 2022 del modulo presente sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite SPID e CIE, oppure, in alternativa, dei servizi Rest di invio delle comunicazioni. Proprio a questo proposito, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, garantisce che l’obbligo della comunicazione in oggetto potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Destinatari
I destinatari della nuova comunicazione del datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono solamente quei datori che hanno sottoscritto nuovi accordi di lavoro agile (smart working) o quelli che vogliono procedere a modifiche o proroghe di precedenti accordi
Resteranno quindi valide le comunicazioni già effettuate secondo le procedure previgenti
Termine per effettuare le nuove comunicazioni sullo smart working
Il termine per effettuare le nuove comunicazioni sullo smart working appena descritte, è di 5 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa svolta in modalità agile, così come da art. 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
Sanzioni previste
Le sanzioni previste se non si adempie agli obblighi comunicativi fin qui descritti è quella indicata dall’art.19, comma 3, del decreto legislativo n.276/2003, ossia:
- la sanzione amministrativa pecuniaria va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato
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