Pensioni Scuola: domande di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2022
Per le Pensioni del personale della scuola, le domande di cessazione dal servizio vanno inoltrate entro il 21 ottobre 2022, così da cessare effettivamente dal servizio il 1° settembre 2023.
Questo termine vale anche per coloro che posseggono i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora raggiunto il 65° anno di età, e quindi chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con la conseguente attribuzione del trattamento pensionistico, “purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica”
A comunicarlo la Nota del Ministero dell’Istruzione n.3194/2022, che riporta quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022
Per i dirigenti scolastici, invece, il termine per inviare la domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2023.
Si fa inoltre presente che l’invio della domanda di cessazione dal servizio nei termini e nelle modalità indicate è necessaria per il collocamento a riposo, pertanto, non potranno avvenire cessazioni dal servizio se le domande verranno presentate successivamente al 21 ottobre 2022, e per i dirigenti scolastici, al 28 febbraio 2023.
Come inviare domanda di cessazione dal servizio per docenti, personale educativo e ATA
Per inviare domanda di cessazione dal servizio, i docenti, il personale educativo e ATA può utilizzare le tre istanze Polis presenti sul sito del Miur, le quali saranno attive contemporaneamente, e conterranno:
- la prima, le tipologie di cessazione ordinaria, e quindi:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (Opzione Donna);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti
- la seconda e la terza conterranno, invece:
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021);
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).
(come da suddetta Nota del Miur)
Inoltre, la stessa nota del Ministero dell’Istruzione, ricorda che: “in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza)”
Sempre entro il 21 ottobre 2022, comunque, gli interessati potranno revocare le istanze inviate, tramite POLIS.
Pensioni Scuola: domande di cessazione dal servizio all’estero
Per le pensioni della scuola, le domande di cessazioni dal servizio per il personale all’estero vanno presentate invece all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, quindi al di fuori delle Istanze Polis fino ad ora descritte
Province di Trento, Bolzano e Aosta
Per le province di Trento, Bolzano e Aosta, le domande di cessazione dal servizio vanno invece presentate direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Diritto a pensione
L’accertamento del diritto alla pensione sarà eseguito dalle sedi competenti dell’INPS a seguito del corretto invio delle istanze di cessazione dal servizio di cui abbiamo parlato, e sarà effettuato sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione. Tali sedi INPS ne daranno periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione “per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023. Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione” come comunica la Nota del Miur.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Nota del Ministero dell’Istruzione n.3194/2022
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