Esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri dopo il congedo

L’esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri, dopo il congedo di maternità, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, in via sperimentale. Si tratta di un esonero per le dipendenti del settore privato che avrà la durata di un anno, a partire dalla data di rientro a lavoro a seguito del congedo obbligatorio di maternità. Secondo la norma, ad ogni modo, resterà comunque invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A comunicarlo la circolare INPS n.102/2022

Caratteristiche

Le caratteristiche dell’esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri sono le seguenti:

  • è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia istaurati che in via di instaurazione, compreso il comparto agricolo;
  • trova applicazione sulla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, per cui non può essere definito “aiuto di Stato”, dal momento che è fruito da persone fisiche e non da imprese;
  • pertanto, la sua disciplina non fa parte di quelle indicate nell’art.107 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e non è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Si fa presente, inoltre, che tale misura non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, essendo una riduzione contributiva per la lavoratrice, non comporta benefici al datore di lavoro

Destinatarie dell’esonero contributivo al 50%

Le destinatarie dell’esonero contributivo al 50% sono:

  • tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, anche se il datore di lavoro non è imprenditore. Sono comprese, inoltre, anche le lavoratrici del settore agricolo. Pertanto, tale esonero non si applica alle dipendenti pubbliche (ossia della Pubblica Amministrazione) individuali nell’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
  • tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato appena descritto, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi i part-time, i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente;
  • l’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché alle assunzioni a scopo di somministrazione

Tutte le lavoratrici sopra indicate, comunque, possono usufruire dell’esonero solo a seguito della fruizione del congedo di maternità obbligatorio, e laddove fruiscano dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, anche a seguito della data di rientro effettivo al lavoro. Infine, l’esonero contributivo in questione spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo unico sulla maternità, come indica la suddetta Circolare INPS.

Durata

La durata dell’esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri a seguito di congedo di maternità obbligatorio, facoltativo e, come detto, a seguito di interdizione post partum , ha la durata di un anno a partire dalla data di rientro a lavoro, ma, essendo una misura sperimentale per il 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Invio domanda di esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri

La domanda di esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri, va inviata dal datore di lavoro per conto delle lavoratrici interessate, attraverso una specifica richiesta all’INPS.

 

Per maggiori informazioni sulla procedura di invio, si rimanda alla circolare INPS n.102/2022

 

 

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