Assegno Unico: nuovi importi per figli disabili e nuclei orfanili
Per l’Assegno Unico sono previsti nuovi importi per figli disabili e nuclei familiari orfanili, come introdotto dal decreto-legge n.73/2022 e illustrato dal Messaggio INPS n.3518/2022. Si fa presente che tali nuovi importi verranno applicati solo fino al 28 febbraio 2023, e che dal 1° marzo 2023 si tornerà agli importi suddivisi per fascia di età.
Si ricorda, inoltre, che l’Assegno Unico e Universale per figli a carico è un’erogazione economica mensile destinata alle famiglie con figli a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, sulla base dell’indicatore ISEE in corso di validità, ed è stata introdotta a partire da marzo 2022, inglobando altre misure di sostegno alla famiglia che puoi trovare qui
Si può richiedere l’Assegno Unico anche attraverso il nostro Patronato
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Nuovi importi per figli disabili
I nuovi importi per figli disabili beneficiari di Assegno Unico prevedono l’aumento dell’erogazione (limitatamente all’anno 2022) per i figli disabili maggiorenni, in modo da garantire adeguato sostegno al reddito alle famiglie a prescindere dall’età del figlio affetto da disabilità.
In particolare, per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 (considerato prima annualità di erogazione), i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni, mentre i figli maggiorenni disabili fino ai 21 anni di età compiuti sono equiparati ai figli minorenni disabili, relativamente alla maggiorazione dell’importo prevista.
Riassumendo quindi, fino al 28 febbraio 2023:
- l’importo dell’Assegno Unico per figli disabili fino ai 18 anni, con ISEE uguale o minore a 15.000 euro, rimarrà invariato e pari a un massimo di 175 euro mensili, a cui va aggiunta una maggiorazione che va da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro, sulla base del grado di disabilità del figlio (media, grave o non autosufficiente);
- l’importo dell’Assegno Unico per figli con disabilità di età compresa tra 18 e 20 anni, e in presenza di ISEE uguale o minore a 15.000 euro, passerà da 85 euro mensili + 80 euro di maggiorazione, a 175 euro mensili + una maggiorazione che va da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro, sulla base del grado di disabilità del figlio (media, grave o non autosufficiente);
- l’importo dell’Assegno Unico per figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, con ISEE uguale o minore a 15.000 euro, passerà da 85 euro mensili a 175 euro mensili.
Si sottolinea che questi importi variano al variare dell’ISEE, che puoi richiedere qui.
Per maggiori informazioni
Maggiorazione transitoria Assegno Unico per figli disabili
È prevista anche una maggiorazione transitoria dell’Assegno Unico per figli disabili a carico, ossia, secondo il nuovo comma 9-bis dell’all’art. 5 del decreto legislativo n. 230/2021, per l’annualità 2022 (quindi sempre per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), è previsto un aumento di 120 euro dell’importo mensile percepito, in presenza però di ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione che siano stati percepiti, nel 2021, gli assegni al nucleo familiare (ANF)
Secondo il Messaggio INPS n.3518/2022, inoltre, “la quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo. Per approfondimenti sulle modalità di determinazione della maggiorazione transitoria, si rinvia alla circolare n. 23/2022”
Nuclei orfanili
Tra i nuclei orfanili ammessi alla percezione dell’Assegno Unico sono stati aggiunti, poi nuovi beneficiari, ossia:
- orfani maggiorenni titolari di pensione ai superstiti;
- orfani maggiorenni affetti da disabilità grave, come da art.3, comma 3 della legge n.104/1992
Arretrati dei nuovi importi 2022
Per gli arretrati dei nuovi importi 2022 relativi alle maggiorazioni fin qui descritte, l’INPS fa distinzione tra domande di Assegno Unico presentate prima o dopo il 30 giugno 2022.
Infatti:
- per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022;
- per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati alle novità introdotte dal decreto-legge n. 73/2022.
come comunica il Messaggio INPS n.3518/2022.
Si ricorda, ad ogni modo, che le maggiorazioni fin qui descritte saranno applicate solo fino al 28 febbraio 2023, e che dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi gli importi suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
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