Congedo di maternità flessibile: documentazione medica necessaria

Per il congedo di maternità flessibile è necessario consegnare apposita documentazione medica. Tale flessibilità è rivolta alle lavoratrici dipendenti e permette alle stesse di posticipare un mese del periodo di congedo obbligatorio di maternità dall’ottavo mese al periodo successivo al parto. Ciò, in sintesi, significa che la lavoratrice può decidere di usufruire di un mese di congedo in più dopo il parto, rinunciando a un mese di congedo prima del parto, ossia a partire dall’ottavo mese.

Secondo la Circolare INPS n.106/2022, che richiama le disposizioni contenute nella la circolare n. 43/2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, per usufruire di tale flessibilità del congedo di maternità è necessario però presentare relativa domanda, completa di apposita documentazione medica.

Documentazione medica necessaria

La documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità è da acquisire e produrre dalle lavoratrici madri tassativamente nel corso del settimo mese di gravidanza (e, quindi, prima dell’inizio dell’ottavo mese).

In particolare si tratta di certificazioni mediche attestanti che “la prosecuzione dell’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. […] tali certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico con esso convenzionato, nonché, ove previsto, dal medico aziendale”, come riporta la suddetta Circolare INPS.

A chi inviare la domanda e la documentazione medica?

La domanda e la documentazione medica necessaria alla flessibilità del congedo di maternità vanno inviate dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, in modo che lo stesso possa consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’ottavo mese, “in deroga al generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi prima della data presunta del parto, disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001” (Circolare INPS n.106/2022)

Le stesse certificazioni, però, non devono più essere inviate all’INPS, “dal momento che sarà sufficiente dichiarare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, indicando il numero dei giorni di flessibilità. Non è altresì più necessario produrre all’INPS la dichiarazione del datore di lavoro relativa alla non obbligatorietà della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro”,  come ricorda la stessa circolare INPS.

Si ricorda, infine, che il certificato telematico di gravidanza deve essere comunque inviato all’INPS da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo specifico canale telematico.

L’INPS, ad ogni modo, continuerà a vigilare e ad effettuare i consueti controlli relativi al congedo di maternità obbligatorio.

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Circolare INPS n.106/2022

 

Hai bisogno di una nostra consulenza?

CONTATTACI QUI!

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter qui!

…e rimani sempre aggiornato