Come richiedere le indennità di disoccupazione?
Naspi, Dis-Coll, ALAS
Come richiedere la Naspi?
Puoi richiedere la Naspi attraverso il nostro Patronato INPAS Confsal, qui.
Ricordiamo che l’indennità di disoccupazione Naspi è una misura di sostegno al reddito che spetta ai lavoratori dipendenti che si trovano in uno stato di disoccupazione, cioè che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
Possono però richiederla anche i lavoratori che si sono dimessi, ma solo nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro ( secondo la circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- licenziamento disciplinare.
Infine, per il 2022 i requisiti sono i seguenti:
- poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento (o ai casi di dimissione/risoluzione del rapporto di lavoro appena descritti);
- essere, appunto, in uno stato di disoccupazione involontaria
Come richiedere la Dis-Coll?
Anche la Dis-Coll può essere richiesta col supporto del nostro Patronato.
La Dis-Coll è un’indennità di disoccupazione mensile per collaboratori, assegnisti di ricerca e dottorandi che abbiano perso involontariamente il lavoro. Tale indennità è, quindi, erogata mensilmente a sostegno del reddito di alcune categorie di lavoratori in condizione di disoccupazione.
Viene erogata quindi, su domanda, a:
- collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) anche a progetto
- assegnisti di ricerca
- dottorandi di ricerca con borsa di studio
che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Inoltre, dal 2019, per inviare la domanda di Dis-Coll (per i periodi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre 2019) l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
Come richiedere l’indennità ALAS?
Come le altre, anche l’indennità ALAS può essere richiesta attraverso il nostro patronato.
L’indennità di disoccupazione ALAS è una misura di sostegno al reddito destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo, al momento per l’anno 2022. Si tratta di un’erogazione mensile destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro a partire dal 1° gennaio 2022 e siano, in particolare:
- “lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
- lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate;
- lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”
come riportato dalla circolare INPS n.8 del 14 gennaio 2022.
I requisiti sono:
- aver perso involontariamente il lavoro a partire dal 1° gennaio 2022;
- non essere titolari (in corso) di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, compresi rapporti di collaborazione;
- non beneficiare di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, forme esclusive, sostitutive o integrative della stessa, né compatibili con questa, né della Gestione Separata oppure APE Sociale);
- non beneficiare del Reddito di Cittadinanza (Rdc), né essere componente di un nucleo familiare che ne beneficia, né al momento della domanda, né per tutto il tempo di fruizione dell’indennità ALAS;
- poter far valere, dal 1° gennaio dell’anno civile che precede la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, almeno 15 giornate di contribuzione versata al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo. A questo proposito, la circolare INPS n.8/2022 fa presente che “si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore”;
- possedere, relativamente all’anno precedente rispetto a quello di invio della domanda, un reddito che non superi 35.000€. Si tratta di reddito complessivo e non solo legato all’attività lavorativa autonoma, verificato dall’INPS in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;
- non essere titolare di un assegno ordinario di invalidità, al momento di invio della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’indennità ALAS
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