Retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio:
La retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio è pari al 100% , così come stabilito dall’art.29 del T.U., ossia del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Secondo la Circolare INPS n.122/2022, per retribuzione si intende “la retribuzione media globale giornaliera, come individuata dall’articolo 23 del T.U., con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro”.
Infatti, a questo proposito, ricordiamo le varie disposizioni per le diverse categorie di lavoratori, come:
- lavoratori domestici, per cui ci si riferisce alla retribuzione convenzionale che si utilizza per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
- lavoratori a tempo parziale (part-time) e i lavoratori intermittenti, per i quali si fa riferimento a quanto contenuto nella circolare INPS n. 41/2006;
- lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali deve applicarsi quanto contenuto nell’articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della circolare INPS n. 182/2021;
- lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali si fa riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, così come avviene relativamente all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
Da chi viene erogata la retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio?
La retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio è erogata, di norma, dal datore di lavoro che anticiperà la somma e successivamente riceverà un conguaglio da parte dell’INPS, salvo alcuni casi particolari in cui l’indennità è erogata direttamente dallo stesso Istituto di Previdenza.
Ciò è comunque contenuto negli articoli 22 e 23 del T.U.
Contribuzione durante il congedo obbligatorio di paternità
È prevista contribuzione figurativa durante i periodi di congedo obbligatorio di paternità, così come contenuto nell’art. 25 del T.U. e nell’ulteriore normativa vigente.
Scopri qui la contribuzione figurativa
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