Esonero contributivo dopo maternità: decorrenza dall’effettivo rientro a lavoro

Precisazioni INPS

L’esonero contributivo dopo la maternità decorre dall’effettivo rientro a lavoro, secondo alcune precisazioni INPS contenute nel Messaggio n.4042/2022

Si tratta dell’esonero contributivo del 50% destinato alle lavoratrici madri dopo aver fruito del congedo di maternitàIntrodotto dalla Legge di Bilancio 2022, in via sperimentale, vede come destinatarie le dipendenti del settore privato, e ha la durata di un anno, a partire dalla data di rientro a lavoro a seguito del congedo obbligatorio di maternità. Secondo la norma, ad ogni modo, resterà comunque invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

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Precisazioni INPS sulla decorrenza dell’esonero

Le precisazioni INPS sulla decorrenza dell’esonero contributivo per lavoratrici madri sono contenute nel Messaggio INPS n.4042/2022 e ricordano, per prima cosa, che l’agevolazione contributiva al 50% inizia a partire dal rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, sempreché questo avvenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

A questo punto, se a seguito del congedo obbligatorio di maternità si usufruisce (in modo continuativo e senza interruzione dal congedo) di ferie, malattia, permessi retribuiti etc, l’esonero contributivo slitterà in avanti, partendo quindi dall’effettivo rientro a lavoro (quindi a seguito di tutte queste cause di slittamento), sempre a condizione che questo rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Al contrario, se vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità (anche se seguito, senza interruzioni, da un periodo di congedo parentale), “le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione”, ricorda INPS nel messaggio, e quindi l’applicazione dell’agevolazione contributiva avrà inizio dalla data del primo rientro effettivo a lavoro.

Per spiegare meglio come funziona, l’INPS ha inoltre pubblicato alcuni esempi, sempre attraverso lo stesso Messaggio:

1° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

 

2° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023

 

3° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022

Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

 

4° esempio

Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022

Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale)”

Esonero e cambio datore di lavoro

L’esonero e il cambio di datore di lavoro possono coesistere in determinate circostanze, ossia:

  • nei casi, ad esempio, di trasferimento di azienda oppure di cessione di contratto, l’esonero può essere fruito se tra un periodo e l’altro non ci sono interruzioni. Questo perché il nuovo datore di lavoro subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, e quindi prosegue lo stesso rapporto di lavoro;
  • invece, se tra un rapporto e l’altro c’è un’interruzione, per esempio dovuta a dimissioni e nuova assunzione oppure a scadenza del contratto di lavoro e nuova successiva assunzione, l’esonero contributivo al 50% destinato alle lavoratrici madri dopo il congedo di maternità non può essere applicato, proprio perché non esisterebbe più il requisito principale, cioè il rientro dalla maternità (rispetto al nuovo contratto di lavoro);
  • infine, se la lavoratrice non ha effettivamente fatto rientro dopo la maternità e viene poi assunta da un altro datore di lavoro, l’esonero può essere applicato, perché rispetto a questo nuovo rapporto di lavoro si verifica il rientro richiesto dalla normativa, tanto che la circolare INPS n.102/2022 parla proprio di rapporti di lavoro “instaurati e instaurandi”.

Invio domanda di esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri

La domanda di esonero contributivo al 50% per le lavoratrici madri, va inviata dal datore di lavoro per conto delle lavoratrici interessate, attraverso una specifica richiesta all’INPS.

 

Per maggiori informazioni sulla procedura di invio, si rimanda alla circolare INPS n.102/2022

 

 

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