Federazioni e società sportive: proroga versamenti contributivi al 22 dicembre 2022

Per le federazioni e le società sportive, i versamenti contributivi sono stati prorogati al 22 dicembre 2022, rispetto al precedente termine fissato al 16 dicembre 2022.

A comunicarlo il Messaggio INPS n.4358/2022, il quale fa riferimento a quanto disposto dall’art.13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176.

Destinatari proroga

I destinatari della proroga del versamento contributivo previdenziale e assistenziale sono:

  • le federazioni sportive nazionali;
  • le discipline sportive associate;
  • gli enti di promozione sportiva;
  • le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche

che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,  e che operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, come da suddetto Messaggio INPS.

Queste categorie di federazioni e associazioni sportive, infatti, erano state interessate dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i quali fossero in scadenza nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Tipologia versamenti contributivi

La tipologia dei versamenti contributivi e degli adempimenti assistenziali riguardano la totalità degli stessi, compresi quelli a carico dei lavoratori, nonché quelli relativi all’assicurazione obbligatoria.

Come versare i contributi sospesi

Per versare i contributi sospesi, nonché riprendere gli adempimenti previdenziali e assistenziali in oggetto, è necessario, entro il 22 dicembre 2022, inoltrare il relativo pagamento in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inoltre, sempre entro la stessa data,dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022)” (Messaggio INPS n.4358/2022,)

Infine, l’INPS ricorda che “non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati

 

HAI BISOGNO DI SUPPORTO?

CONTATTACI QUI