Riesame domande Bonus lavoratori part-time ciclico verticale
Il riesame delle domande per il Bonus destinato a lavoratori con part-time ciclico verticale è oggetto del Messaggio INPS n.1379/2023.
Nella fattispecie, INPS comunica che è possibile chiedere il riesame delle domande respinte entro il termine non perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto Messaggio INPS (ossia dal 13 aprile 2023) oppure dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della reiezione della domanda, se successivo.
Ricordiamo che il Bonus in oggetto è erogato una sola volta, è pari a 550 euro, e che le domande per riceverlo potevano essere inviate entro il 30 novembre 2022.
Destinatari
I destinatari del Bonus lavoratori part-time ciclico verticale sono i lavoratori dipendenti di aziende private titolari (nell’anno 2021) di un contratto a tempo parziale di tipo ciclico verticale, “in cui fossero previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane” come specifica il Messaggio INPS n.3097/2022.
Esiti domande Bonus lavoratori part-time ciclico verticale
Gli esiti delle domande inviate per ricevere il Bonus lavoratori part-time ciclico verticale sono consultabili anche dal nostro Patronato Inpas Confsal, su richiesta dell’utente.
Motivi di rigetto delle domande e procedura riesame
I motivi di rigetto delle domande di Bonus lavoratori part-time ciclico verticale e la relativa procedura di richiesta riesame, sono contenuti nell’allegato n.2 del Messaggio INPS n.1379/2023.
In particolare tra i motivi di rigetto delle domande, può capitare:
- di non risultare come lavoratore dipendente di aziende private e/o titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. In questo caso va allegato il contratto e/o le buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti;
- che non risulta aver svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa nell’anno 2021. Anche in questo caso va allegato il contratto e/o le buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti;
- che non risulta aver svolto periodi non interamente lavorati complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane nell’anno 2021. Anche in questo caso, come sopra, va allegato il contratto e/o le buste paga da cui si evinca la titolarità del rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con aziende private nell’anno 2021, e il rispetto dei requisiti previsti;
- che il richiedente risulti titolare di altro rapporto di lavoro dipendente ad esclusione del rapporto di lavoro part time ciclico verticale, alla data prevista dalla normativa di riferimento. In questo caso va allegata la comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).