Domanda ISCRO 2023
Anche tramite patronato, dall’8 maggio al 31 ottobre 2023
È possibile inviare domanda per ISCRO 2023 anche tramite un patronato, dall’8 maggio al 31 ottobre 2023, come comunica il Messaggio INPS n.1636/2023.
Si ricorda che l’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023, ciò significa che possono inviare domanda solo i lavoratori autonomi e professionisti che non ne hanno già beneficiato negli anni precedenti.
Che cos’è?
L’ISCRO è l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa per lavoratori autonomi e professionisti. Tale indennità è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) in via sperimentale per il triennio 2021-2023 in favore degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo, e che posseggono determinati requisiti. L’ISCRO può essere richiesta solo una volta nel triennio 2021-2023 e spetta per sei mensilità. E’ importante ricordare che l’erogazione dell’ISCRO è legata alla partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale i cui criteri – come pure il relativo finanziamento – sono definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze.
Requisiti ISCRO 2023
I requisiti per l’ISCRO 2023 sono i seguenti:
- essere lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni (art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), compresi quindi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici. È quindi necessario che prima della presentazione della domanda per l’indennità ISCRO i potenziali beneficiari siano formalmente iscritti alla Gestione Separata;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (cosiddetta APE sociale).
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. Tale requisito è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR ed esposto nella Dichiarazione dei redditi;
- avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso si tratta del solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR ed esposto nella Dichiarazione dei redditi;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. Pertanto, l’erogazione dell’indennità ISCRO sarà subordinata all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del Durc on line di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel suddetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio.
Tali requisiti devono essere presenti al momento dell’inoltro della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ISCRO, pena la decadenza dalla stessa.
Importo e contribuzione dell’Indennità ISCRO 2023
L’importo dell’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo mensile, in ogni caso, non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro.
L’ISCRO inoltre non prevede accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.
Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2018-2019-2020-2021) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2022), quest’ultima non potrà essere accolta.
Decadenza
Il diritto a ricevere l’indennità ISCRO decade se si verificano i seguenti eventi:
1) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
2) titolarità di trattamento pensionistico diretto;
3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
4) titolarità del Reddito di cittadinanza;
Si ricorda che, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, il beneficiario – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023, né presentare quindi una nuova domanda per il triennio appena menzionato. Mentre, potrà richiedere l’indennità ISCRO 2023, chi ha presentato domanda per le precedenti annualità ma non ha avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o revocata.
Verifica requisiti reddituali ISCRO 2023
Ai fini della verifica dei requisiti reddituali per l’ISCRO 2023, il Messaggio INPS n.1636 fa presente che “in sede di presentazione della domanda per l’anno 2023 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 389, della legge n. 178/2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda. Per le ulteriori istruzioni amministrative sulla prestazione ISCRO si rinvia alla circolare n. 94 del 2021”
Invio domanda
La domanda per ricevere l’Indennità ISCRO può essere inviata attraverso i servizi telematici del Patronato Inpas Confsal.
Per la successiva verifica dei requisiti appena descritti, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.