Pensione Quota 103: aggiornamento procedure di liquidazione INPS
Per la Pensione Quota 103, l’INPS ha aggiornato le procedure di liquidazione per la definizione delle domande, come indicato nel Comunicato Stampa dell’11 maggio 2023. In particolare, sottolinea il Comunicato, si fa riferimento alle domande di pensione Quota 103 (pensione anticipata flessibile) dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS, e alla Gestione separata
Requisiti e periodo finestra pensione Quota 103
I requisiti e il periodo finestra per la pensione Quota 103 sono ribaditi nel Comunicato Stampa INPS suddetto, e sono:
- età anagrafica di almeno 62 anni;
- anzianità contributiva minima di 41 anni
che devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2023.
Inoltre, il diritto ad accedere a tale pensione flessibile e anticipata, una volta raggiunti i requisiti appena descritti entro il termine, consente l’accesso al trattamento pensionistico in qualsiasi momento che sia successivo all’apertura del periodo finestra, ossia:
- ” dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
- dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2 – decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). ); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023”
(come da suddetto Comunicato INPS)
Infine, INPS sottolinea che “restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare”
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