Assegno Unico 2023: conguagli importo a partire da aprile
Per l’Assegno Unico 2023 sono previsti conguagli dell’importo a partire da aprile, come indicato nel Messaggio INPS n.1947/2023.
In particolare, il Messaggio INPS fa riferimento a quanto contenuto nella circolare n.23/2022 dell’Istituto stesso, la quale, oltre ad indicare le caratteristiche della misura di sostegno alla famiglia, ne indica anche l’eventuale variazione di importo sulla base della presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) oppure sulla base dei cambiamenti subiti dall’ISEE, anche nel corso dell’anno.
Pertanto, l’INPS, alla fine dell’anno di riferimento per l’Assegno Unico, che ricordiamo decorre dal mese di marzo di ogni anno, opera dei conguagli sull’importo, sia in favore del richiedente (conguaglio a credito) che sottoforma di recupero delle somme indebitamente versate (conguaglio a debito), basandosi su quanto erogato nel 2022 e nei primi mesi del 2023.
Vediamo insieme i motivi più frequenti del ricalcolo degli importi dell’Assegno Unico.
Motivi di ricalcolo e conguaglio dell’Assegno Unico 2023
I motivi di ricalcolo e conguaglio dell’Assegno Unico 2023, oltre alla già citata variazione di ISEE o DSU, possono essere:
- “liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
- maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
- importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
- conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
- eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore;
- rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
- ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
- importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni)”
riporta il Messaggio INPS n.1947/2023
Conguaglio a credito
Nei casi di conguaglio a credito dell’importo dell’Assegno Unico, quindi di ricalcoli favorevoli al richiedente, le somme sono state poste in liquidazione dall’INPS già a partire da aprile 2023, in aggiunta alle mensilità ordinarie.
Conguaglio a debito Assegno Unico 2023
Nei casi di conguaglio a debito dell’Assegno Unico 2023, ossia di somme che siano risultate indebitamente erogate dal titolare, queste sono oggetto, a partire da aprile 2023, di recupero da parte dell’INPS, il quale privilegia la compensazione degli importi con le rate future, se possibile.
Infatti, come da determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e da suddetto Messaggio INPS, “al fine del recupero in compensazione degli indebiti, la “compensazione con i crediti” ha natura prevalente rispetto alle altre forme di recupero diretto e la scelta di tale modalità di recupero prescinde dalla quantificazione dell’indebito accertato. Inoltre, sempre nel rispetto di quanto stabilito con la menzionata determinazione, la trattenuta teorica massima viene effettuata nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata e non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro. Infine, in linea teorica, il numero delle trattenute può arrivare sino a 72 rate e sulla base di quanto stabilito in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e, in via analogica, applicabile all’Assegno Unico Universale può riguardare esclusivamente importi a debito relativi all’AUU e non anche debiti ascrivibili ad altre prestazioni (cfr. l’art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797)”
Come sapere se si è a credito o a debito
Per sapere se si è a credito o a debito relativamente all’Assegno Unico 2023:
- “i cittadini interessati dalle operazioni di conguaglio riceveranno un avviso via mail/sms;
- il dettaglio degli importi rimborsati e delle somme che invece dovranno essere restituite all’INPS verrà indicato in apposita sezione della procedura AUU, a cui l’utente può accedere dal sito istituzionale inps.it autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di II livello, CIE e CNS). Tale sezione dell’applicativo verrà rilasciata entro il 10 giugno”
ricorda il Messaggio INPS n.1947/2023
Vuoi inviare la domanda di Assegno Unico 2023 oppure vuoi maggiori informazioni?