Assicurazione INAIL per infortuni e malattie professionali

L’assicurazione INAIL tutela il lavoratore da infortuni e malattie causati dall’attività professionale, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile (tranne nei casi in cui venga riconosciuta la sua responsabilità, ad esempio nella violazione delle norme di prevenzione sul lavoro). L’assicurazione INAIL, pertanto, è obbligatoria per tutti i datori di lavoro con dipendenti e lavoratori parasubordinati, che siano occupati in attività professionali che la legge indica come rischiose. Chiaramente, anche i lavoratori autonomi dell’agricoltura e gli artigiani sono tenuti all’assicurazione INAIL per sé stessi.

Ma vediamo insieme chi è tenuto all’obbligo assicurativo.

Obbligo assicurativo INAIL

L’obbligo assicurativo INAIL vige nei casi in cui siano presenti contemporaneamente due requisiti:

riporta qui INAIL

Lavoratori assicurati INAIL

I lavoratori assicurati INAIL sono “tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e  anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa
(nota INAIL).

Inoltre la stessa nota INAIL fa riferimento anche ai lavoratori della navigazione e della pesca, aggiungendo che “sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto”

Attività considerate rischiose

Le attività  considerate rischiose sono divise in due grandi gruppi:

  1. “le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
  1. le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..”

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