Reddito di Cittadinanza in scadenza: chiarimenti INPS
In merito al Reddito di Cittadinanza in scadenza, INPS ha pubblicato alcuni chiarimenti attraverso il Messaggio n.2835/2023.
In particolare, il suddetto Messaggio ricorda che sono state introdotte due nuove misure che sostituiranno il Reddito di Cittadinanza, ossia:
le quali saranno attivate rispettivamente il 1° gennaio 2024 e il 1° settembre 2023.
Inoltre, è stato definito anche il regime transitorio per l’erogazione e la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Infatti, confermato che tale misura di sostegno al reddito avrà la durata massima di 7 mensilità e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023, si è disposto anche “che i percettori di Reddito di Cittadinanza”, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023” e che quindi “decorso il termine delle sette mensilità di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione”
Proprio in merito a quanto appena descritto, INPS ha provveduto a inviare SMS ai titolari di Reddito di Cittadinanza, informando della sospensione e non della cessazione dello stesso, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.
Inoltre, INPS chiarisce che tale normativa non riguarda tutti i percettori di Reddito di Cittadinanza che cessano di percepirlo dopo il settimo mese, ma solo i nuclei familiari non attivabili al lavoro, ai quali possa pervenire (non oltre il 31 ottobre 2023) una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, e che comunque potranno continuare a percepire il Rdc anche dopo le sette mensilità ma comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Gli altri saranno quindi i nuclei familiari avviati ai centri per l’impiego, per i quali non sono necessari i rinvii ai servizi sociali.
Quali sono i nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali?
I nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali sono famiglie che si trovano in situazione di particolare disagio sociale e che siano difficilmente inseribili in un percorso di attivazione lavorativa. A loro, come anche ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale, ricorda il suddetto Messaggio INPS.
Per gli altri, dal 1° settembre 2023, sarà invece attivata la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL).
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Assegno Unico su Reddito di Cittadinanza: necessaria nuova domanda alla scadenza