Domanda Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) anche tramite patronato

La domanda di Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) può essere inviata anche attraverso un patronato come Inpas Confsal.

Tale misura sarà attiva a partire dal 1° settembre 2023, e prevede anche l’erogazione di un importo  pari a 350 euro mensili, erogati per tutta la durata dei progetti formativi previsti e, comunque, per un massimo di dodici mensilità.

 

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Che cos’è?

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nata per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare, il SFL è caratterizzato da progetti di qualificazione, formazione e riqualificazione professionale, nonché di accompagnamento e orientamento al lavoro. Fanno parte delle misure del Supporto per la formazione e il lavoro anche:

  • il servizio civile universale;
  • i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.

come fa presente la Circolare INPS n.77/2023.

Inoltre, secondo il Comunicato Stampa INPS del 25 agosto 2023per accedere al SFL, è necessario, oltre alla presentazione della domanda:

1. sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
2. contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro;
3. sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;
4. avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio”

 

Scopri qui tutte le attività previste dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)!

Destinatari Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

I destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) sono i singoli componenti dei nuclei familiari che abbiano tra i 18 e i 59 anni e un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui. Inoltre, tali soggetti non possiedono i requisiti per accedere all’ADI, ossia all’Assegno di Inclusione (di cui INPS pubblicherà i requisiti di accesso con apposita circolare).

Infine, possono accedere al SFL i componenti dei nuclei familiari che percepiscono, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) appena menzionato, e che quindi decidono di partecipare ai percorsi di formazione previsti dal SFL, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 e purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI (come da suddetta Circolare INPS).

Requisiti di cittadinanza

I requisiti di cittadinanza, residenza o soggiorno, per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) devono essere posseduti al momento di invio della domanda e per tutta la durata del beneficio. Il richiedente, in particolare, deve essere, in maniera alternativa:

  • “cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso

(Circolare INPS n.77/2023).

Inoltre, il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Requisiti economici per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

I requisiti economici per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) sono indicati nella suddetta Circolare INPS e sono i seguenti:

  • “un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1]; 
  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;  
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
  • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo”.

Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di Cittadinanza o di altre misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.

Soggetti esclusi

Sono soggetti esclusi dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL):

  • coloro che sono sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e coloro che hanno sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge;
  • coloro che risultano disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è incompatibile con:

 

PER TUTTI GLI ULTERIORI REQUISITI si rimanda alla Circolare INPS n.77/2023

 

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