Art. 10. (Attività diverse)

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:
    a) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;
    b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
  2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.
  3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell’ articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.