Art. 10 (indennità lavoratori stagionali, turismo e sport)

  1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
    a) lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione diretta.
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
  6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
  7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
  8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo ….
  10. È erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società̀ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
    Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 2122, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità̀ i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché́ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità̀ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
  11. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:
    a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
    b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
    Ai fini di cui al presente comma, la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
  12. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
  13. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività̀ all’Autorità̀ di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo …

Relazione illustrativa.

Commi 1-9. Al fine di fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, in Legge n.176/2020) che, agli artt. 15 e 15 bis ha riconosciuto un’indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori maggiormente esposte dal punto di vista economico.

La proposta normativa in esame, oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle stesse categorie già indennizzate con le previsioni di cui agli artt. 15 e 15bis, sopra citati, che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico, prevede, ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile pv.
In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la proposta in esame intende tutelare:

  • lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);
  • lavoratori delle seguenti categorie:
     a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
     b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
     c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
     d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (comma 3).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva:

  • a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (comma 5).

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente con corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 6). Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; inoltre, le indennità cosi stabilite non concorrono alla formazione del reddito. Commi 10- 15. Tali disposizioni – che reiterano per l’anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ripresa già nel decreto-legge 137/2020 e nel decreto-legge 157/2020 ‒ si rendono necessaria in quanto i compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità.

Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, novembre 2020, nonché in relazione alle erogazioni in corso per il mese di dicembre 2020), soggetti aventi diritto al contributo per l’anno 2021, insieme alle nuove domande presentabili, sono stimabili in 200.000 unità, per un ammontare di spesa complessivo stimato in 350 milioni di euro per l’anno 2021, come sotto illustrato.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell’articolo 67, lettera m), del TUIR.

Ebbene, dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.

Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all’articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica o quasi unica fonte di reddito.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell’indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell’anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell’indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziate sono come segue:

  • I soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale pari ad euro 48.294.000,00;
  • I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale pari ad euro 124.176.000;
  • I soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale pari ad euro 151.772.544,00.

Alle somme suddette andrebbero aggiunti in via prudenziale circa 20 milioni di euro, al fine di cautelarsi in virtù delle istanze di autotutela e dei ricorsi presentati da coloro che si sono visti rigettare l’istanza nei mesi precedenti. L’onere totale della presente misura è, quindi, pari ad euro 344.242.544,00, arrotondato a 350 mln di euro.

Al fine di tutelare l’intero comparto dello sport, vengono ivi ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI con contribuzione previdenziale di cui alla Legge n. 335 del 1995.

Il comma 13 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo …