Art. 11 – Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 17 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte                           

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058