Art. 12 – Inefficacia della garanzia

  1. La garanzia del Fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci,inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ ammissibilità all’intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota alla banca.
  2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica alla banca, entro il termine di trenta giorni, l’avvio del relativo procedimento.