- Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
- La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
- In caso di inadempimento parziale da parte del Fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal Fondo.
- Trascorsi sessanta giorni dall’inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, e al gestore.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato.
- Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Note all’art. 13:
– Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse.