Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

  1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
    a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;
    b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
    c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’ anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’ estero.