Art. 15. (Vigilanza)

  1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.
  2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell’organizzazione e dell’attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.