Art. 16. (Commissariamento e scioglimento)

  1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all’articolo 8.
  2. L’ istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:
    a) non sia stato realizzato il progetto di cui all’articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all’ articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e  3;
    b) l’istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall’organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
    c) l’istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.