Art. 16 – Trattamento e sicurezza dei dati

  1. La banca, gli enti erogatori e l’INPS, in qualità di gestore, sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all’attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del presente decreto.
  2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall’ articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. I flussi informativi previsti dall’ Accordo quadro di cui all’articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori e dall’INPS, in qualità di gestore, devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Note all’art.16: – Per il riferimento all’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si veda nelle note alle premesse. – Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», si veda nelle note alle premesse.