Art. 17. (Divieti e sanzioni)

  1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’ articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all’ articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.
  2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’ articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.