Art. 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

  1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
    b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42.