Art. 2 – Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell’ ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005

  1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni.
  2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
  3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo COMETA che presenta le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
  4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un’altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.