Art. 2. (Soggetti promotori)

  1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
    a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
    b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
    c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
    d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
  2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province  autonome di Trento e di Bolzano.