ART. 20. (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2:
    1) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
    1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1 con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per l’RdC. Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione.”;
    2) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole “eventualmente incluso nell’ISEEsono inserite le
    seguenti: “inclusivo dell’ammontare eventualmente sottratto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge 1 aprile 2021, numero 46”.
    b) all’articolo 3:
    1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “n. 601” sono inserite le seguenti: “e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile
    2) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento”.
    3) al comma 9, le parole “trenta giorni dall’inizio” sono sostituite dalle seguenti: “il giorno antecedente all’inizio”;
    c) all’articolo 4:
    1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di RdC che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.”
    2) al comma 8, lettera b), numero 5), le paroletre offerte” sono sostituite dalle seguenti: “due offerte”;
    3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell’alinea sono soppresse le parole “alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e”;
    b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”;
    c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta”;
    4) al comma 15, dopo le parole “settimanali con il consenso di entrambe le parti.sono inserite le seguenti:
    Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.”;
    d) all’articolo 5:
    1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate” sono sostituite dalle seguenti: “ Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate” e, dopo le paroledecreto legislativo n. 147 del 2017”, sono inserite le seguenti: “, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4”;
    b) al secondo periodo, le parole “del decreto di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei decreti di cui al primo periodo”;
    2) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al terzo periodo, dopo le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sono inserite le seguenti: “e fermi restando i dati di cui al comma 2”;
    b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, la valutazione e l’eventuale riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.”;
    3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I Comuni effettuano a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni.”;
    4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.
    4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1.
    4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS.
    Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.
    4-quinquies. L’Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc”;
    e) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. La piattaforma di cui al comma 2 opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inpa.gov.it.”.
    f) all’articolo 7:
    1) al comma 3, le parole “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 628, 629, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”;
    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.”
    3) al comma 5:
    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato;”;
    c) alla lettera e), le parole “almeno una di tre” sono sostituite dalla seguente: “due”.
    g) all’articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc,” sono sostituite dalle seguenti: “Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ”1-bis. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di RdC, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto all’articolo 8, comma 1.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per lo scambio massivo dei dati, l’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini della revoca del RdC eventualmente percepito.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio, nei limiti di quanto previsto al comma 5.
  4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
  5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 4 del 2019.
  6. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie e la riduzione opera eventualmente nelle modalità di cui al comma 3 a partire dal sesto mese successivo alla perdita dell’occupazione.
  7. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le modificazioni di seguito indicate.
    • a) alla lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.” sono sostituite dalle seguenti:
      ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.”;
    • b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.