Art. 20. (Disposizioni transitorie)

  1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7.
  2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l’istituto deve presentare il progetto di cui all’articolo 3, comma 2.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l’attuazione del progetto di cui all’ articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
  4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.
  5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’ articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
  6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.