Art. 22 (Accertamenti ai fini del lavoro pubblico, privato)

  1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.